Lo Studio, da sempre, si batte per la tutela dei diritti umani fondamentali. Particolare impegno è dedicato ai danni alla persona riportati a causa di responsabilità medica. In questo ambito, nel corso degli anni sono state promosse numerose cause civili nell’interesse dei nostri clienti che hanno riportato danni in conseguenza di trasfusioni di sangue infetto.
Nel 2007 lo Stato italiano, al fine di definire il contenzioso pendente, ha avviato un procedimento pubblico finalizzato ad una soluzione transattiva delle innumerevoli cause civili pendenti relative ai danni da trasfusione di sangue infetto e/o somministrazione di emoderivati infetti mediante specifica normativa e pluriennali stanziamenti (Legge 222/2007 e Legge 244/2007 commi 361 e 362 e Regolamento-DM 132/2009, DM 4 maggio 2012).
Tale procedimento si è tuttavia protratto per anni, giungendo ad un’inaccettabile situazione di stallo, che abbiamo contestato, sia mediante appositi giudizi promossi davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali del Veneto e del Lazio e davanti alla Corte di Cassazione (ricorso R.G.16786/2014), sia in sede sovranazionale.
E’ infatti attualmente all’esame della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo un’importante ricorso (n.° 16178/2013 A.A. et Autres c. Italie), da noi promosso nell’interesse di numerosi clienti irreversibilmente danneggiati da gravissime patologie post-trasfusionali e dai parenti delle vittime decedute, contro il Governo italiano, concernente la mancata stipula degli accordi di transazione per danni da sangue infetto stabiliti ex lege (règlements amiables).
In tale sede si è contestata sia la violazione del principio di diritto consuetudinario internazionale “pacta sunt servanda” che la lesione dei diritti umani fondamentali tutelati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo: le droit à la vie (art. 2), le droit à un procès équitable (art. 6), le droit à un recours effectif (art. 13), l’interdiction de discrimination (art. 14) et le droit à la propriété (Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, art. 1).
Le iniziative legali promosse anche davanti alla C.E.D.U. hanno senz’altro contribuito alla sensibilizzazione nei confronti della delicata questione dei danni alla vita e alla salute riportati dalle vittime da sangue infetto e, da ultimo, all’emanazione della recente norma di legge (art. 27 bis della legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui si riporta il testo) con cui il Governo italiano ha stabilito la corresponsione “a titolo di equa riparazione” di “una somma di denaro” da versarsi in “un’unica soluzione di euro 100.000” a coloro i quali hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva nei modi e termini previsti dalla specifica normativa di cui si è fatto cenno.
Rimane salva la possibilità alternativa di proseguire nella procedura transattiva prevista dalla Legge 244/2007, con i criteri e limiti ivi stabiliti.
Non appena saranno rese note dagli organi governativi le modalità attuative per accedere ai pagamenti, lo Studio darà pronta informazione con apposita comunicazione.
Art. 27-bis
Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.
1. Ai soggetti di cui all’art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonche’ ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, e’ riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un’unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento e’ subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilita’ dell’istanza. La liquidazione degli importi e’ effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravita’ dell’infermita’ derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entita’, secondo l’ordine del disagio economico, accertato con le modalita’ previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità‘ annuale di bilancio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 e’ subordinata alla formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione e’ effettuata al netto di quanto gia’ percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
3. La procedura transattiva di cui all’art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un’unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all’art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.