EREDITÀ: UNA BREVE GUIDA

Quando muore una persona si apre la successione ereditaria, che può essere testamentaria o legittima a seconda che il defunto (o de cuius) abbia lasciato o meno un testamento valido.

In mancanza di disposizioni testamentarie, si ha pertanto la successione legittima (o successione ex lege o ab intestato): in questo caso è la legge che individua gli eredi, denominati “eredi legittimi”, ed altresì le quote ad essi spettanti. I soggetti che ereditano per legge sono: il coniuge o la parte unita civilmente, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, i parenti fino al sesto grado.

Di seguito una tabella che illustra le quote di eredità degli eredi superstiti quando non c’è un testamento:

EREDI SUPERSTITIQUOTA DI EREDITÀ
Coniuge (in mancanza di figli, genitori e fratelli)Intera eredità
Uno o più figli (in mancanza del coniuge)Intera eredità (da dividere in parti uguali)
Coniuge e un solo figlio (eventuali altri parenti non hanno alcun diritto sull’eredità)1/2 al coniuge 1/2 al figlio
Coniuge e due o più figli (eventuali altri parenti non hanno alcun diritto sull’eredità)1/3 al coniuge 2/3 ai figli (da dividere in parti uguali)
Coniuge e fratelli (in mancanza di discendenti e ascendenti)2/3 al coniuge 1/3 ai fratelli (da dividere in parti uguali)
Coniuge e genitori (in mancanza di discendenti e fratelli)2/3 al coniuge 1/3 ai genitori (da dividere in parti uguali)
Coniuge, fratelli e genitori (in mancanza di discendenti)2/3 al coniuge 1/3 a genitori e fratelli (che si dividono per capi la quota di eredità, ma ai genitori spetta almeno 1/4)
Fratelli e genitori (in mancanza di coniuge e discendenti)Si dividono per capi l’eredità, ma ai genitori spetta almeno 1/2
In mancanza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli o loro discendenti, l’intera eredità spetta ai più prossimi tra gli altri parenti entro il sesto grado. Mancando anche questi, l’eredità è devoluta allo Stato.

Il testamento è invece quell’atto con cui si dispone dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte. La possibilità di disporre dei propri beni tramite testamento non è però assoluta. La legge indica infatti alcuni limiti, tra i quali (per quanto qui interessa) si rammenta la successione dei legittimari. A tal riguardo, il Codice civile prevede, agli artt. 536 ss., delle regole specifiche volte a tutelare i c.d. eredi legittimari, ossia quei soggetti a cui la legge riserva una parte dell’eredità di cui non possono essere in alcun modo privati per volontà del testatore. Ciò significa che il testatore può disporre validamente dell’intero suo patrimonio ad esclusione della c.d. quota di legittima, destinata a determinati soggetti che hanno appunto diritto comunque ad una quota minima sul patrimonio del defunto, anche se non menzionati nel testamento. La parte invece di patrimonio non compresa nella quota di legittima è denominata “quota disponibile”, e con riferimento alla medesima il testatore può liberamente disporre.

MA QUINDI CHI SONO I LEGITTIMARI?

I legittimari sono indicati dall’art. 536 Codice civile e sono i seguenti:

  • Coniuge, o unito civilmente
  • Figli (legittimi, adottati o naturali) o loro discendenti
  • Ascendenti (cioè, i genitori)

La quota di legittima spettante a ciascuno degli appartenenti a tali categorie varia poi a seconda di come gli stessi concorrono tra loro.

Di seguito una tabella che illustra le quote di eredità riservate ai legittimari quando c’è un testamento:

EREDI NECESSARIQUOTA DI EREDITÀ RISERVATA
Coniuge1/2
Un solo figlio (in mancanza del coniuge)1/2  
Due o più figli (in mancanza del coniuge)2/3 (da dividere in parti uguali)
Coniuge e un solo figlio (eventuali altri parenti non hanno alcun diritto sull’eredità)1/3 al coniuge 1/3 al figlio
Coniuge e due o più figli (eventuali altri parenti non hanno alcun diritto sull’eredità)1/4 al coniuge 1/2 ai figli (da dividere in parti uguali)
Coniuge e genitori (in mancanza di figli)1/2 al coniuge 1/4 ai genitori (da dividere in parti uguali)
Genitori (in mancanza di figli e coniuge)1/3 (da dividere in parti uguali)
Quando c’è un testamento, gli altri parenti non hanno mai alcun diritto sull’eredità.

Da tutto ciò se ne ricava quindi che solo all’apertura della successione il legittimario può conoscere le volontà del de cuius contenute nel testamento e verificare se esse ledano le quote riservate. Inoltre, è bene chiarire che, se il testatore non ha rispettato la legittima, il testamento è comunque valido ed efficace fino a quando non venga impugnato dai legittimari pretermessi (cioè, non considerati adeguatamente dal de cuius) con l’azione di riduzione. Tale azione viene esperita contro i beneficiari delle disposizioni testamentarie che siano lesive dei loro diritti, che dovranno pertanto essere proporzionalmente ridotte; e se la riduzione delle disposizioni testamentarie non fosse sufficiente per integrare i diritti spettanti ai legittimari, potranno essere ridotte anche le eventuali donazioni effettuate in vita dal testatore.

Lo Studio Legale Dragone e Avvocati Associati Loffredo e Cestaro si occupa, tra le altre materie, anche di diritto di famiglia e successorio ed è disponibile per qualsiasi informazione.

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